Onorevoli Colleghi! - Alla luce dei numerosi studi ed esperienze effettuati in altri Paesi è giunto il momento di considerare anche in Italia l'opportunità di riconoscere e di definire le modalità riguardanti l'impiego di animali per uso co-terapeutico in una serie di patologie in cui tale impiego si è dimostrato in grado di produrre effetti benefici sulla salute dei pazienti. La convinzione che gli animali da compagnia potessero costituire un valido supporto terapeutico risale a tempi molto lontani: lo stesso Ippocrate, per esempio, consigliava agli amici una bella cavalcata per combattere l'insonnia e per ritemprare il fisico. Più recentemente, nel 1944, la Croce rossa americana, in un centro di convalescenza a Pauling, nei pressi di New York, sfruttò il lavoro in fattoria per la riabilitazione dei soldati feriti dell'aeronautica militare. Ma è con la pubblicazione del testo «Il cane come co-terapeuta», del neuropsichiatria Boris Levinson, che si iniziò a concepire l'utilizzo dell'animale come mezzo per una comunicazione più diretta ed empatica con il malato. Da allora si sono susseguiti numerosi altri studi e contributi volti a dimostrare come la compagnia di animali incida positivamente sul livello della pressione arteriosa, sul diabete, sui meccanismi gastrointestinali e sulle tensioni nervose.
      Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003, recante «Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», è stata riconosciuta agli animali una capacità terapeutica per la cura degli anziani. Si tratta, quindi, di una terapia di accompagnamento che trova modalità di intervento nel campo socio-sanitario. Vedere un malato terminale

 

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«assistito» da un cane, un disabile accompagnato da un animale, un audioleso o un non vedente che si affidano a un cane che li aiuta a dirigere i movimenti, o un delfino che gioca con un bambino autistico, non è più una rarità anche in Italia, anche se l'impiego degli animali a scopo terapeutico non è ancora molto diffuso come avviene, invece, in altri Paesi.
      La presenza di un animale migliora la vita dell'individuo, diminuendo la solitudine e la depressione, e migliora situazioni di stress, stati di frustrazione o crisi di umore. Ma benefìci si riscontrano anche per i pazienti che soffrono di alcune forme di disabilità e di ritardo mentale e per i pazienti psichiatrici. Dal punto di vista terapeutico l'impiego di animali risulta positivo su individui che necessitano di riabilitazione psichica, poiché consente di evitare gli effetti della cronicità, e risulta prezioso nelle sedute riabilitative come aiuto per compiere i movimenti giusti, oltre a rendere le stesse sedute anche meno stressanti e più divertenti.
      La presenza degli animali stimola la fantasia e favorisce i rapporti interpersonali, crea un clima sereno che genera un miglioramento della capacità espressiva e una migliore canalizzazione della aggressività.
      Esperienze più recenti dell'applicazione della pet therapy in strutture di reinserimento sociale per i pazienti post-comatosi, come Casa Dago a Roma (progetto supportato dal 1999 dalla regione Lazio e dal Ministero della salute), hanno dimostrato risultati eccellenti nel miglioramento dei disturbi cognitivo-comportamentali, dell'iniziativa e dell'affettività dei giovani post-comatosi.
      Con la presente proposta di legge si intende promuovere e sviluppare la conoscenza dei benefìci in campo sociale e la validità come supporto alle cure specifiche delle attività e delle terapie assistite dagli animali che derivano dal coinvolgimento di animali da compagnia. Preliminarmente occorre distinguere, tuttavia, quelle che sono le attività assistite dagli animali (AAA), a carattere educativo, ricreativo e ludico, dalle terapie assistite dagli animali (TAA), che sono di carattere sanitario-terapeutico, come ad esempio l'ippoterapia, che in campo riabilitativo ha dimostrato un'efficacia significativa nei disturbi dell'equilibrio e della coordinazione motoria (atassia e deficit nel controllo del tronco).
      Si tratta, cioè, di due pratiche differenti nelle procedure e negli ambiti di intervento e che richiedono contributi provenienti da diverse discipline.
      L'articolo 1, quindi, definisce le attività e le terapie assistite dagli animali, ne individua gli obiettivi, ne definisce l'applicazione e le inserisce tra le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. L'articolo 2 definisce quelle che sono le attività e le terapie assistite dagli animali, distinguendo, cioè, quelle che sono interventi di tipo educativo e ricreativo da quelle che sono finalizzate al miglioramento di alterazioni e disturbi fisici, della sfera emotiva o cognitiva, conseguenze di patologie e di malesseri emozionali e psicologici. L'articolo 3 istituisce il Comitato nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali, prevedendone la composizione, e l'articolo 4 rimanda a un apposito regolamento dello stesso Comitato la fissazione delle modalità per il riconoscimento delle AAA e delle TAA, da sottoporre per l'approvazione al Ministro della salute. La norma di copertura finanziaria è prevista all'articolo 5.
 

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